Art. 1

LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

In vigore dal 29 giu 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo , ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, ai termini dell', è per tali funzionari istituite. I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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