Art. 3
LEGGE 15 maggio 1954, n. 270
In vigore dal 29 giu 1954
Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dell'inadempimento, o del manchevole adempimento, dei suoi obblighi.
Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'Ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'Ufficio medesimo.
Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dai capo dell'Ufficio del registro, il quale è solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarità e tempestività.
L'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui è istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.
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