Art. 11

LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

In vigore dal 29 giu 1954
Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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