Art. 11 · LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

Art. 11

LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

In vigore dal 29 giu 1954
Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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