Art. 2

LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

In vigore dal 29 giu 1954
Sono compiti del cassiere: a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative; b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse; c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro; d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza; e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto; f) gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.
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