Art. 2
LEGGE 15 maggio 1954, n. 270
In vigore dal 29 giu 1954
Sono compiti del cassiere:
a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative;
b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;
c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;
d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza;
e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;
f) gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.
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