Art. 8

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Milano, addì 13 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - RUBINACCI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-04-13;337#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo