Art. 8
LEGGE 13 aprile 1953, n. 337
In vigore dal 14 mag 1953
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addì 13 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - RUBINACCI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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