Art. 7

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali. Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione. Spetta al Comitato medesimo di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.
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