Art. 4

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile. Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonchè per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente. L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.
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