Art. 5

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
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