Art. 2

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore. Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e civile, nelle Amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statuarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.
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LEGGE 13 aprile 1953, n. 337 (Art. 2 Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio) — Testo vigente | Portale Normativo