Art. 9

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.
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