Art. 15
LEGGE 21 marzo 1953, n. 161
In vigore dal 16 apr 1953
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
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