Art. 15 · LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Art. 15

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
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