Art. 6
LEGGE 21 marzo 1953, n. 161
In vigore dal 16 apr 1953
Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-21;161#art-6