Art. 2
LEGGE 21 marzo 1953, n. 161
In vigore dal 9 ago 1984
La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo con un numero invariabile di undici votanti.
Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.
Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.
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