Art. 17
LEGGE 21 marzo 1953, n. 161
In vigore dal 16 apr 1953
Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.
Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.
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