Art. 17 · LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Art. 17

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404. Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.
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