Art. 19

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.
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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87 (Art. 19 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.) — Testo vigente | Portale Normativo