Art. 18

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.
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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87 (Art. 18 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.) — Testo vigente | Portale Normativo