Art. 17
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 15 mar 1953
Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
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