Art. 13

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
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LEGGE 11 marzo 1953, n. 87 (Art. 13 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.) — Testo vigente | Portale Normativo