Art. 13 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Art. 13

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
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