Art. 24
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 15 mar 1953
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
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