Accordo

Art. VIII

In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-viii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo