Accordo
Art. III
In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro
rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-iii