Accordo
Art. V
In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione
tra le Società scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.
2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e
studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresì - entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore - a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-v