Accordo

Art. II

In vigore dal 9 apr 1953
Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti. 2) il Governo italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in città del Regno Unito nello stesso numero. 3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parità, ovvero di trasferire un Istituto da una delle città menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra città. 4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione "Istituti" si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo. 5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti. 6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate a attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.
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