Accordo
Art. IX
In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:
a) libri, periodici ed altre pubblicazioni;
b) conferenze e concerti;
c) mostre d'arte e altre esposizioni;
d) rappresentazioni teatrali;
e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.
Storico versioni
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