Accordo

Art. IX

In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante: a) libri, periodici ed altre pubblicazioni; b) conferenze e concerti; c) mostre d'arte e altre esposizioni; d) rappresentazioni teatrali; e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.
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