Accordo
Art. VIII
8 / 21In vigore dal 9 apr 1953
Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-viii