Art. 67

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 9 mar 1972
(Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale) Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo