Art. 67
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 9 mar 1972
(Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale)
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.
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