Art. 72
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni)
Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
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