Art. 66

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Ruolo regionale - Vacanze) Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica. In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 66 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo