Art. 58
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 9 mar 1972
(Spesa per il funzionamento degli organi di controllo)
La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione.
Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.
Storico versioni
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