Art. 58

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 9 mar 1972
(Spesa per il funzionamento degli organi di controllo) La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.
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