Art. 56
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Controllo sugli atti dei Comuni)
Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.
Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.
La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.
Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-56