Art. 74

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza) Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.
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