Art. 5
LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502
In vigore dal 7 dic 1952
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1952
EINAUDI
Da GASPERI - CAMPILLI - PELLA - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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