Art. 3

LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502

In vigore dal 7 dic 1952
All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a: lire 5 per chilogrammo per il caffè; lire 2 per chilogrammo per lo zucchero; lire 3 per litro per la birra; lire 5 per anidro per gli spiriti; lire 3 per litro per la benzina; lire 0,5 per litro per gasolio carburante. Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avrà vigore il regime di zona franca. Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.
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