Art. 2
LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502
In vigore dal 7 dic 1952
Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438.
Tale contributo per l'esercizio 1952-53 è stabilito nella misura di lire 15 milioni.
Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potrà essere maggiore di 10 milioni di lire.
Il relativo importo è determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.
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