Art. 1

LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502

In vigore dal 7 dic 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli della legge 1 dicembre 1948, numero 1438.
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