Art. 4
LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502
In vigore dal 7 dic 1952
La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.
La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.
Storico versioni
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