Art. 15
LEGGE 25 luglio 1952, n. 915
In vigore dal 12 nov 1960
Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore inscritto alla Gestione speciale ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.
Per i contributi dovuti dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.
Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformità dei precedenti commi.
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