Art. 2

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
L'ultimo comma dell' del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, è modificato come segue: "Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale".
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