Art. 4
LEGGE 25 luglio 1952, n. 915
In vigore dal 1 ago 1952
I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell' della legge 7 aprile 1941, n. 260, e dell' della legge 11 aprile 1941, n. 267, continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319.
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