Art. 9

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l' della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato. Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di età, se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facoltà di cui al precedente e anche prima, se sia accertata la inabilità al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall' per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni o integrazioni, e ciò anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione. In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%. La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo . Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli è liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilità delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Tale pensione supplementare è per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, può ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto è disposto dall' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
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