Art. 12

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Il primo comma dell' del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è così modificato: "L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni: a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione. Detti limiti di età sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne; b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione". L' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è abrogato.
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