Art. 11

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Il limite stabilito dal secondo comma dell' del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è elevato a lire 1.440.000 annue. Detto limite potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.
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