Art. 1

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.
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