Art. 18

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 31 gen 1956
Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell' del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all' del decreto stesso, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le società di navigazione attuali e cessate contemplate nell' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. La facoltà di cui al primo comma potrà essere esercitata anche dai superstiti. Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara .
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915 (Art. 18 Sistemazione della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo