Art. 23
LEGGE 25 luglio 1952, n. 915
In vigore dal 1 ago 1952
In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere è destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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