Art. 28

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915 (Art. 28 Sistemazione della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo